Il personale inquadrato ai sensi degli articoli 1 e 4 della presente legge viene collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'eta' di cui al quadro n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077. Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purche' abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purche' abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio. Al personale stesso, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta', si applica, ove occorra, il secondo comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fino al raggiungimento della predetta anzianita' minima per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. Il personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e che all'atto di entrata in vigore di essa abbia superato il 50° anno di eta', anziche' essere iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato viene assicurato, ove gia' non lo sia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il collocamento a riposo del personale di cui al precedente comma avviene al compimento del 60° anno di eta' nel caso in cui il quadro n. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, preveda l'esonero al compimento del 58° anno.

Testo vigente dal 7 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-01-07;5~art6 · fonte del testo

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