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[1]Ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo o esercente della impresa, industria o costruzione occupa in media abitualmente, l'ispettore delegato lo denunziera' all'autorita' giudiziaria competente.

[2]Le dichiarazioni false o inesatte sono punite con multa da lire 50 a lire 1000, salvo l'obbligo dell'assicurazione supplementare da farsi a carico del capo o esercente, anche di ufficio, a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art8 · fonte del testo

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