Art. 5
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[1]Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio vigilera' all'osservanza delle norme preventive contenute nelle leggi speciali e nei regolamenti sulle imprese, industrie e costruzioni di cui negli articoli precedenti, e degli obblighi imposti con la presente legge.
[2]Per le ispezioni intese ad accertare l'osservanza dei regolamenti preventivi, il Ministero, oltre dei funzionari dipendenti dallo Stato, si varra' principalmente del personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei sindacati di assicurazione mutua.
[3]Gli ispettori incaricati delle ispezioni che accedono nelle fabbriche e nei cantieri, possono prendere cognizione del contratto originario di assicurazione. Essi devono astenersi, per quanto e' possibile, dall'indagare processi di lavorazione che vogliono tenersi segreti e serbare poi sempre il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per ragione dell'ufficio, sotto pena di multa di lire 500 a 1000, oltre il risarcimento dei danni, e salvo, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'articolo 298 del Codice penale.
[4]E' vietato agli ispettori o delegati d'intraprendere, per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi interessati o impiegati come ingegneri, chimici, medici e meccanici.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010
