Art. 4
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[1]Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni, di cui all'articolo 1, e sentito il parere dei Consigli tecnici governativi, formulera' i regolamenti enunciati nell'articolo precedente, i quali dovranno essere approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.
[2]Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatorii regolamenti speciali, per singoli stabilimenti o consorzi di essi, sopra proposta dei loro capi.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010
