Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni, di cui all'articolo 1, e sentito il parere dei Consigli tecnici governativi, formulera' i regolamenti enunciati nell'articolo precedente, i quali dovranno essere approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.

[2]Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatorii regolamenti speciali, per singoli stabilimenti o consorzi di essi, sopra proposta dei loro capi.

Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art4 · fonte del testo

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