Art. 3
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[1]I capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni indicate all'articolo 1 debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e la integrita' personale degli operai.
[2]Quando disposizioni speciali non stabiliscano penalita' ai contravventori, questi sono puniti a norma dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilita' civili e penali in caso d'infortunio.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010
