Art. 28
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[1]La presente legge entrera' in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 marzo 1898.
[4]UMBERTO.
[5]F. Cocco-Ortu.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010
