Art. 26
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[1]Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti. Queste somme e le altre versate a mente dell'articolo 9, n. 5°, e l'ammontare corrispondente all'indennita' nel caso previsto dall'articolo 21 saranno dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio adibite ai seguenti scopi e nell'ordine di precedenza con cui vengono indicati:
[2]1° Per sovvenire gli operai che non avessero potuto conseguire l'indennita' per insolvenza delle persone incorse nelle sanzioni dell'articolo 21;
[3]2° Per sussidiare, nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento, le Societa' che assumono l'obbligo di soccorrere gli operai feriti sul lavoro nei primi cinque giorni di malattia;
[4]3° Per creare premi a favore degl'inventori di nuovi congegni protettori;
[5]4° Per sussidiare le Associazioni ed Istituti che provvedono all'assistenza medica dei feriti sul lavoro.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903
