Art. 24
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Salvo i casi previsti dall'articolo 22, i capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di cui agli articoli 1 e 6 dopo stipulata l'assicurazione o dopo avere provveduto ai termini degli articoli 17 e 18, restano esonerati dalla responsabilita' civile per gli infortuni sul lavoro.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010
