Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Gl'Istituti assicuratori, i Sindacati e le Casse speciali debbono pagare le indennita' anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso che loro competera' delle somme pagate a titolo d'indennita' e delle spese accessorie contro le persone civilmente responsabili, quando l'infortunio sia avvenuto per le cause previste dall'articolo precedente.
[2]La sentenza, che accertera' la responsabilita' civile a norma del precedente articolo, bastera' per il caso predetto a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile.
[3]Competera' la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato. La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova potra' raccogliersi nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, quando per morte dell'imputato o per amnistia non possa proseguirsi il giudizio penale, e il relativo giudizio civile non potra' piu' istituirsi dopo trascorso un anno dalla dichiarazione che l'azione e' rimasta per le dette cause estinta.
[4]L'azione di regresso si prescrive nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza e' passata in cosa giudicata.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010
