Art. 22
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[1]Non ostante l'assicurazione effettuata colle norme da questa legge stabilite, rimane la responsabilita' civile a carico di coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio e' derivato.
[2]Rimane anche la responsabilita' civile al proprietario o capo od esercente dell'impresa, industria o costruzione quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
[3]Le precedenti disposizioni di questo articolo si applicano soltanto quando il fatto dal quale l'infortunio e' derivato costituisce reato d'azione pubblica.
[4]Qualora venisse dichiarato non essere luogo a procedimento perche' l'azione penale sia estinta per amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degli interessati proposta entro un anno da tale dichiarazione, il giudice civile decidera' se, per fatti che avrebbero costituito reato, sussista la responsabilita' civile a norma dei tre primi comma di questo articolo.
[5]((Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennita' che per effetto di questa legge viene liquidata al danneggiato o agli aventi diritto di cui all'articolo 9-bis, o agli eredi nel caso previsto dall'articolo 13.
[6]Quando si faccia luogo a risarcimento questo, trattandosi del danneggiato o degli aventi diritto di cui all'articolo 9 bis, o degli eredi nel caso previsto dall'articolo 13, non sara' pagato che per la sola parte per la quale eccede le indennita' liquidate a norma di questa legge)).
Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010
