Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'azione per conseguire le indennita' stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010
