Art. 11
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[1]Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'operaio e gli Istituti assicuratori avranno facolta' di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della inabilita', qualora lo stato di fatto manifesti erroneo il primo giudizio o nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio.
[2]Ove sorga controversia sulla determinazione delle indennita', e si tratti d'inabilita' temporanea, giudica il Collegio dei probiviri, che pronuncia inappellabilmente fino a lire 200, osservando le norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.
[3]In mancanza del Collegio dei probiviri giudica inappellabilmente fino alla somma predetta il pretore del luogo ove avvenne l'infortunio.
[4]Di tutte le controversie il valore delle quali ecceda le lire 200 giudica il magistrato ordinario del luogo dove avvenga l'infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento.
[5]Per le cause contemplate nel presente articolo non e' necessario ministero di avvocato o di procuratore.
[6]A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause e ai provvedimenti di qualunque natura, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1893, n. 295.
[7]Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti:
[8]Quando il valore della controversia non superi le lire 50, centesimi 50; da lire 50 a lire 100, una lira; e per ogni lire 100 in piu', lire due.
[9]In pendenza della controversia sulla indennita' giornaliera, l'Istituto assicuratore e' tenuto al pagamento di essa, salvo l'eventuale azione di regresso contro chi di diritto.
[10]Le indennita' pagate a titolo di provvisionale sono computate nella liquidazione definitiva.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903
