Art. 1
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[1]((La presente legge si applica agli operai addetti:
[2]1° All'esercizio delle miniere, cave e torbiere, e al carico, trasporto e scarico delle materie estratte; alle imprese di costruzioni e demolizioni edilizie, e a quelle pel carico, trasporto e scarico dei materiali per le costruzioni o provenienti dalle demolizioni; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle imprese per collocamento, riparazione e rimozione di conduttori elettrici e di parafulmini; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime.
[3]2° Alle costruzioni e imprese seguenti qualora vi siano impiegati piu' di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate o di tramvie a trazione meccanica; imprese di trasporti per via terrestre, per fiumi, canali e laghi; imprese di navigazione marittima, comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quelle delle spugne e dei coralli; imprese di carico e scarico; lavori di bonificamento idraulico; lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani; imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti; costruzione e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali;
[4]3° Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine, qualora concorrano le due condizioni: che le macchine non siano mosse direttamente dall'operaio che ne usa e che siano occupati nell'opificio piu' di cinque operai;
[5]4° A prestare servizio presso macchine mosse da agenti animati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale o agricolo;
[6]5° A prestare servizio presso i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.
[7]Essa si applica pure ai commessi ai viveri dipendenti dalle imprese per la fornitura dei viveri alla marina militare)).
Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 10 febbraio 1904
