La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale e' disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonche' nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Le facolta' riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo verso la formazione dell'unita' europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Testo vigente dal 6 aprile 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-04-03;2~art3 · fonte del testo

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