Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010. 174 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'indennita' supplementare e' corrisposta agli ufficiali del Regio esercito inscritti da almeno sei anni alla «Cassa ufficiali» o alla vedova o alla prole, nei casi previsti per la analoga indennita' che corrisponde l'Opera di previdenza; e secondo norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la guerra su parere del Consiglio d'amministrazione della «Cassa ufficiali».
tolto: L'indennita' supplementare e' corrisposta, agli ufficiali, che ne hanno diritto, al compimento dell'ottavo anno di permanenza nella riserva, purche' il collocamento in tale posizione dia diritto a pensione vitalizia.
tolto: Qualora allo scadere del suddetto periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di 65 anni l'indennita' e' corrisposta al compimento di tale eta'.
tolto: Agli ufficiali che cessano dal servizio permanente perche' collocati in congedo assoluto, con diritto a pensione vitalizia, l'indennita' supplementare e' corrisposta, all'atto del trasferimento in tale posizione.
tolto: Ai Marescialli d'Italia ed ai Generali di Armata, che, dopo la dispensa da ogni onere d'impiego o di servizio sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, l'indennita' supplementare e' pagata al compimento del 76° anno di eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art6 · fonte del testo
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