Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennita' speciale mensile di seconda lingua, prevista dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e' corrisposta al personale ivi indicato che abbia superato l'esame previsto dall'articolo 2 della predetta legge, ovvero l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella seguente misura:

  • a)per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: L. 120.000;
  • b)per il personale delle carriere di concetto ed equiparate: L. 100.000;
  • c)per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: L. 80.000;
  • d)per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare non di leva: L. 72.000. Tale indennita' e' estesa al personale che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua gia' previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671. Al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ove superi l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica predetto per la carriera immediatamente inferiore a quella di appartenenza, e' corrisposta l'indennita' nella misura prevista per la carriera inferiore medesima. Al personale di cui al comma precedente che abbia conseguito il passaggio alla carriera immediatamente superiore perdendo il diritto all'indennita' di seconda lingua, dall'entrata in vigore della presente legge, e' corrisposta l'indennita' gia' in godimento rivalutata ai sensi del presente articolo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2003, n. 350

1

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 81) che: "Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura mensile dell'indennita' speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui".

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1980 al 1 gennaio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2003, n. 350

    La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 81) che: "Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura mensile dell'indennita' speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-08-13;454~art1 · fonte del testo

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