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[1]La misura dell'indennita', giornaliera di missione per l'interno del Regno prevista dalle norme vigenti per i sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa e gradi corrispondenti e' stabilita come segue:
- 1)sergenti maggiori e sergenti L. 26
- 2)graduati e militari di truppa, compresi gli allievi carabinieri » 18
- 3)ai militari di cui al precedente n. 2 per le giornate di viaggio di andata e ritorno, nelle licenze di qualsiasi specie » 10
[2]Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono la riduzione della normale diaria di missione.
[3]Nella anzidetta indennita' e' compreso l'importo della razione viveri.
Testo in vigore dal 28 aprile 1943 al 9 maggio 2025
