Art. 3 — Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1990 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

L'indennita' di cui all'articolo 1 spetta altresi' per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di eta'. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1990 al 27 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-12-11;379~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari