Art. 6 — Copertura degli oneri
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1988 al 27 aprile 2001. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con un contributo annuo di L. 18.000 per unita' attiva iscritta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, a partire dal 1› gennaio 1988.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1987-12-29;546~art6 · fonte del testo
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