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[1]Ai generali di Corpo d'armata e di divisione comandanti di difesa territoriale compete, a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX, l'indennita' di alloggio nella misura di cui alla lettera b) dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458.
[2]La concessione di tale indennita' e' subordinata alle stesse condizioni e modalita' previste dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 33 succitato.
Testo in vigore dal 1 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
