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Il militare esentato dal convivere al rancio per motivi di servizio riceve il trattamento di cui all'art. Il militare esentato per motivi non di servizio riceve una indennita' di L. 3,25 giornaliere, se esentato dal rancio e dal pane; e di L. 2,40 giornaliere, se esentato dal solo rancio.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
