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[1]Al militare il quale, trovandosi in servizio comandato altrove, non possa partecipare al rancio, ne' presso il proprio corpo, ne' presso altri corpi o reparti per constatata difficolta' di somministrarglielo, e' dovuta una indennita' giornaliera di L. 6,50 nette, costituita di L. 1,40 per il pane e di L. 5,10 per i viveri.
[2]Il militare al quale siano distribuiti pane e viveri in natura riceve in meno il corrispondente equivalente in contanti.
[3]Il militare che abbia partecipato o possa partecipare ad un pasto riceve L. 2,55 oltre il pane.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
