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[1]Al militare il quale, trovandosi in servizio comandato altrove, non possa partecipare al rancio, ne' presso il proprio corpo, ne' presso altri corpi o reparti per constatata difficolta' di somministrarglielo, e' dovuta una indennita' giornaliera di L. 6,50 nette, costituita di L. 1,40 per il pane e di L. 5,10 per i viveri.

[2]Il militare al quale siano distribuiti pane e viveri in natura riceve in meno il corrispondente equivalente in contanti.

[3]Il militare che abbia partecipato o possa partecipare ad un pasto riceve L. 2,55 oltre il pane.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-01-11;28~art1 · fonte del testo

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