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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quante segue:
[7]Articolo unico.
[8]A decorrere dall'anno accademico 1942-43 e fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, l'indennita' annua supplementare da corrispondere ai rettori delle Regie universita' e ai direttori dei Regi istituti universitari ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, potra' variare da un minimo di lire 8000 ad un massimo di lire 25.000.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conio legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 1° aprile 1943-XXI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - BIGGINI - ACERBO
[13]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo in vigore dal 5 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
