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[1]Per procedere alle inchieste formali che si rendono necessarie, nei casi di avocazione delle indagini al Ministero della marina, e' costituita presso il Ministero medesimo una speciale Commissione inquirente.
[2]La Commissione si compone del presidente, ammiraglio di squadra, di un magistrato dell'ordine giudiziario ordinario di grado non inferiore al quinto, di un procuratore militare del Re Imperatore, di un capitano di vascello, di un colonnello del Genio navale, di un colonnello di porto e di un capitano di lungo corso che abbia non meno di dieci anni di effettiva navigazione.
[3]I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per la marina, sentito, per quanto concerne il magistrato dell'ordine giudiziario ordinario, il procuratore militare del Re Imperatore e il capitano di lungo corso, rispettivamente, il Ministro per la grazia e giustizia, quello per la guerra e quello per le comunicazioni.
[4]Con le stesse modalita' e' nominato, per ciascuno dei componenti, un supplente, avente gli stessi requisiti dei componenti titolari.
[5]Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non superiore al 7°.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
