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[1]In caso di perdita di una nave o comunque di sinistro marittimo, il Ministro per la marina, qualora trattisi di nave sotto scorta di unita della Marina militare ovvero il sinistro dipenda da cause di guerra, puo' avocare al proprio Ministero le attribuzioni spettanti alle autorita' marittime o consolari per l'accertamento delle cause del sinistro e delle eventuali responsabilita'.

[2]La facolta' indicata nel comma precedente non puo' essere esercitata dopo che la competente autorita' marittima o consolare ha disposto l'inizio dell'inchiesta formale.

[3]Il Ministro per la marina, quando si avvale della facolta' preveduta dal primo comma, ne da' notizia all'autorita' marittima o consolare competente, la quale gli comunica i risultati delle indagini eventualmente compiute.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1373~art1 · fonte del testo

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