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[1]E' fatto obbligo agli armatori o proprietari dei motopescherecci di cui ai precedente art. 1 di mettere dette unita' a disposizione della Regia marina, quando questa ne faccia richiesta, per esercitazioni di dragaggio, per un periodo, pero' non superiore a cinque giorni all'anno.

[2]Per tale periodo la Regia marina corrispondera' agli armatori o proprietari un compenso determinato di comune accordo, e di concerto col Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 5 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-06;731~art4 · fonte del testo

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