Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' fatto obbligo agli armatori o proprietari dei motopescherecci di cui ai precedente art. 1 di mettere dette unita' a disposizione della Regia marina, quando questa ne faccia richiesta, per esercitazioni di dragaggio, per un periodo, pero' non superiore a cinque giorni all'anno.
[2]Per tale periodo la Regia marina corrispondera' agli armatori o proprietari un compenso determinato di comune accordo, e di concerto col Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 5 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
