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La Banca nazionale del lavoro destinera', a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma di L. 30.000.000 ad operazioni di credito peschereccio relative alla costruzioni di nuovi motopescherecci ed al miglioramento di quelli gia' in attivita' secondo direttive tecniche stabilite dal Ministero della marina d'intesa col Commissariato generale per la pesca.
Testo in vigore dal 5 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
