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I componenti del Consiglio ippico scelti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformita' dell'art. 7 della legge 26 giugno 1887, sono portati a nove, sei dei quali devono essere allevatori di cavalli.
Testo in vigore dal 19 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
