Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Per portare gradatamente i cavalli stalloni nei depositi governativi al numero di 800 fissato dalla legge 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª) e per dare sviluppo all'allevamento ippico anche con lo stimolare gli allevatori a scegliere buone cavalle da destinarsi piu' numerose alla riproduzione, nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a partire dall'esercizio 1904-905, sara' inscritta la maggiore somma di L. 500,000.

Testo in vigore dal 19 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-11;359~art1 · fonte del testo

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