Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1942, N. 993

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E' data facolta' al Ministero della guerra di cedere annualmente ai privati autocarri per merci di sua proprieta' a prezzo e condizioni di favore, e cio' al duplice scopo di agevolare la diffusione in Paese dell'automobilismo pesante da merci e di rinnovare periodicamente i tipi di autocarri in servizio. Ai sensi dell'art. 49 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, sara' provveduto alla necessaria reintegrazione della dotazione di autoveicoli.

Testo in vigore dal 6 luglio 1932 al 11 settembre 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-30;759~art2 · fonte del testo

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