Articolo abrogato dal d. lgs. 19 marzo 2001, n.69.
Abrogato dal 27 marzo 2001
Articolo abrogato dal d. lgs. 19 marzo 2001, n.69.
Abrogato dal 27 marzo 2001
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1986 al 27 marzo 2001. 677 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato ad indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:
tolto: a) quaranta sottotenenti, venti in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli ufficiali di complemento, di eta' non superiore ad anni trenta, i quali:
tolto: 1) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella guardia di finanza;
tolto: 2) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualita' morali e di carattere e per precedenti disciplinari;
tolto: 3) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo;
tolto: b) quattrocento vicebrigadieri, duecento in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli appuntati in servizio continuativo della guardia di finanza che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta', che non siano stati comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio di servizio la qualifica di "eccellente" o giudizi equivalenti. I concorsi di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze, quelli di cui alla lettera b), con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. I candidati al concorso per sottotenenti sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine fisico-psichica al servizio incondizionato nella guardia di finanza. Gli aspiranti al concorso per vicebrigadieri che siano riconosciuti non meritevoli di parteciparvi per qualita' fisiche, morali, culturali e di carattere possono, in qualsiasi momento, essere esclusi dal concorso con provvedimento del Comandante generale della guardia di finanza. I titoli da valutare per i concorsi di cui al comma 1 sono i seguenti:
tolto: a) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
tolto: b) titolo di studio;
tolto: c) eventuali riconoscimenti al valor militare o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per merito di servizio. Gli esami di concorso per il reclutamento dei sottotenenti consistono in una prova orale in materia di legislazione tributaria e servizio del Corpo nei limiti del programma che verra' indicato nel bando di concorso. Per gli aspiranti ammessi al concorso per vicebrigadieri gli esami consistono in una prova scritta costituita da risposte sintetiche ad un questionario articolato in:
tolto: a) domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana;
tolto: b) quesiti di cultura generale, giuridica e tecnico-professionale, tratti da programmi indicati nel bando di concorso. La composizione della commissione giudicatrice, i punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame e le modalita' di formazione della graduatoria sono stabiliti nel bando di concorso. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro delle finanze per i concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 e con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza per quelli della lettera b) dello stesso comma 1. I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso nell'anno successivo. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di eta' stabilito per i concorsi di cui alla lettera a) del comma 1. I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:
tolto: a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'articolo 2, numeri 1) e 2), della legge 29 maggio 1967, n. 371;
tolto: b) i vicebrigadieri in servizio continuativo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiali, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627. Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalita' per la partecipazione, degli ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma 10, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamentoaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 MARZO 2001, N.69.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1986-06-28;338~art4 · fonte del testo
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