Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1985 al 9 ottobre 2010. 149 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'aumento degli organici previsto nei precedenti articoli e' realizzato secondo le progressioni indicate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla presente legge. Per gli anni indicati nella tabella n. 2 il Ministro della difesa ha facolta' di bandire concorsi straordinari, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, tra i sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri in servizio di prima nomina. Per gli anni dal 1986 al 1989 i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri sono reclutati anche tra i tenenti di complemento in ferma biennale delle varie Armi dell'Esercito con le modalita' previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 luglio 1984, n. 324; nei medesimi anni non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del predetto articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-07-24;410~art3 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.