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[1]((Ai fini dell'impiego il personale del Reparto di pubblica sicurezza dell'Urbe e' alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, il quale provvede alle spese strettamente attinenti alla particolare attivita' di esso.
[2]Ad ogni altro effetto economico il personale suddetto dipende dall'Azienda autonoma statale della strada)).
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
