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I sottufficiali, graduati e militi attualmente in servizio nel Reparto speciale di pubblica sicurezza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che la Commissione di cui al successivo art. 6 riconosca in possesso dell'idoneita' fisica e dei requisiti morali e politici, saranno incorporati nei ruoli della Milizia nazionale della strada col grado attuale e nell'ordine di anzianita' che fissera' la Commissione stessa e seguiranno nel ruolo i pari grado gia' appartenenti all'organico della Milizia nazionale della strada.
Testo in vigore dal 10 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
