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Le vacanze risultanti nei ruoli della Milizia nazionale della strada in dipendenza delle variazioni di cui all'art. 2, tenuto altresi' conto del disposto dell'art. 108 del decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 2960, saranno ricoperte, nella prima applicazione della presente legge, incorporando il personale attualmente in servizio nel Reparto speciale di pubblica sicurezza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale con le affidabilita' di cui agli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 10 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
