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I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato. Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonche' quelle conferite nelle Universita' degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102. Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Testo in vigore dal 2 marzo 1953 al 27 ottobre 2011

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urn:nir:stato:legge:1953-02-13;60~art1 · fonte del testo

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