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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico
[8]Il fiduciario del nucleo comunale dell'Unione fascista fra le famiglie numerose e' chiamato a far parte del Comitato per l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, previsto dall'art. 2 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 847.
[9]Un rappresentante dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, designato dal presidente, e' chiamato a far parte del Comitato per l'amministrazione dell'Ente di assistenza di Roma, previsto dall'art. 3 della stessa legge.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI
[14]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 17 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
