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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]All'art. 6 della legge 22 marzo 1928, n. 718, relativa all'Istituto di soccorso «Giuseppe Kirner» in Firenze, e' sostituito il seguente: «Art. 6. - L'Istituto e' retto dal Consiglio direttivo composto:
- a)di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
- b)di un rappresentante della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
- c)di un rappresentante dell'Associazione fascista della scuola;
- d)di cinque soci effettivi scelti dal Ministro per l'educazione nazionale;
- e)di un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sara' corrisposto all'Istituto un contributo annuo non inferiore a L. 10.000». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 maggio 1932 - Anno X
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Giuliano - Mosconi - Gazzera.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
