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Alle imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 e che fruiscono di sgravi degli oneri sociali e' concesso, per la durata di quattro anni a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, uno sgravio aggiuntivo di due punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali. In relazione a nuove assunzioni che si verifichino a decorrere dal 1 giugno 1985 fino al 31 dicembre 1991 e che comportino incrementi delle unita' effettivamente occupate alla medesima data del 1 giugno 1985 lo sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma e' concesso in ragione di 7,5 punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali. Tale agevolazione e' concessa altresi' per le assunzioni derivanti da nuove iniziative. Essa e' comunque condizionata al mantenimento dell'incremento occupazionale per tutta la durata dell'agevolazione concessa. Alle minori entrate derivanti dallo sgravio degli oneri relativi all'assistenza sanitaria di cui al presente articolo si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a decorrere dall'anno 1986. Nel medesimo stato di previsione, a decorrere dall'anno 1988, sono altresi' iscritte le somme occorrenti sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali, per il rimborso all'INPS delle minori entrate derivanti dalla concessione dello sgravio degli oneri previdenziali previsto dai precedenti commi.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1986 al 10 dicembre 1989

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;26~art4 · fonte del testo

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