Art. 2 — Caratteristiche dei soggetti beneficiari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 ottobre 2015 al 1 gennaio 2021. Leggi il testo vigente →

Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:

  • a)i cittadini dell'Unione europea, ((...)), in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', i quali vengono assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita';
  • b)i cittadini dell'Unione europea, ((...)), che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2015 al 1 gennaio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 ottobre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 2011 al 7 ottobre 2015. 12 parole tolte in 2 capoversi.

a) i cittadini dell'Unione europea, tolto: nati dopo il 1° gennaio 1969aggiunto: ..., in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno …

b) i cittadini dell'Unione europea, tolto: nati dopo il 1° gennaio 1969aggiunto: ..., che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2010-12-30;238~art2 · fonte del testo

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