Art. 5 — Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio

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Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimita'. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

Testo in vigore dal 16 novembre 2008 al 31 dicembre 2009

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Che cosa è cambiato dal 16 novembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2007 al 16 novembre 2008. 96 parole tolte, 95 parole aggiunte.

Per i magistrati tolto: assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate aggiunto: ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento tolto: successivo a quello d'ufficio aggiunto: per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede tolto: dopo il primo biennioaggiunto: , fino al sesto anno di permanenza. aggiunto: L'effettivo servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2. Se la permanenza in aggiunto: effettivo servizio presso la sede disagiata supera i tolto: cinque aggiunto: quattro anni, il tolto: medesimo ha diritto, in caso di trasferimento aggiunto: magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, tolto: di essere preferito a tutti gli altri aspiranti Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio aggiunto: alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi tolto: e semidirettivi o aggiunto: o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimita'. tolto: Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate aggiunto: La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1998-05-04;133~art5 · fonte del testo

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