[1]I boschi dello Stato, compresi nell'unito Elenco, sono dichiarati inalienabili e saranno amministrati dal Ministero di Agricoltura per mezzo dell'Amministrazione forestale governativa.

[2]I boschi nazionali inalienabili sono destinati, per interesse dello Stato, principalmente alla cultura di piante di alto fusto, ne' potranno mai essere dissodati e destinati ad altra cultura fuori della boschiva; essi saranno diretti secondo il piano economico proposto dall'Agente forestale ed approvato dal Ministero di Agricoltura sul parere del Consiglio forestale.

Testo vigente dal 7 luglio 1871

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urn:nir:stato:legge:1871-06-20;283~art1 · fonte del testo

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