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[1]Il Governo del Re potra', per decreti Reali, deliberati nel Consiglio dei Ministri, introdurre nella tariffa doganale le modificazioni che fossero ritenute necessarie alla tutela degli interessi economici nazionali.

[2]L'esercizio di queste facolta' dovra' cessare trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, e i decreti Reali, di cui sopra, saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, il 10 febbraio 1888.

[5]UMBERTO.

[6]Crispi. A. Magliani. Grimaldi. B. Brin.

[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1888 al 9 maggio 2025

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