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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Gli atti di trapasso a favore di comuni per l'espropriazione o l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione di piani regolatori generali e particolareggiati e gli atti di trapasso a favore di enti o privati che provvedano alle costruzioni o alle ricostruzioni in luogo e vece dei comuni in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa e stipulate per la esecuzione dei piani medesimi, sono soggetti alle imposte fisse minime di registro e di trascrizione nei registri immobiliari per ogni trasferimento.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[10]Data a Roma, addi' 28 giugno 1943
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - BENINI - ACERBO
[13]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo in vigore dal 29 luglio 1943 al 22 dicembre 2008
