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Non danno luogo ad entrata imponibile gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei filati elencati nella tabella allegato C alla presente legge. Quando peraltro i detti filati siano destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli indicati alla tabella allegato B alla presente legge, l'imposta sull'entrata e' dovuta una volta tanto, nella misura del 3 per cento, dall'industriale acquirente e si corrisponde, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base ad apposito documento da emettersi dall'acquirente stesso. Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella allegato C, e' dovuta soltanto l'imposta di conguaglio di cui all'art. 4; nell'ipotesi peraltro di cui al precedente comma, e' dovuta altresi' l'imposta una volta tanto nella misura del 3 per cento, da corrispondersi dall'industriale importatore, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757~art9 · fonte del testo

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