Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Nel caso di fabbricanti di prodotti tessili finiti che siano anche fabbricanti di altri prodotti non compresi nella tabella allegato B alla presente legge nei quali vengono impiegati tessuti finiti, l'imposta di cui di precedente art. 3 e' dovuta, sul prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio dei prodotti dal reparto tessitura agli altri reparti d'impiego. L'imposta si corrisponde in base a note di accompagnamento in doppio esemplare, indicanti la qualita', quantita' e prezzo della merce, da emettersi, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178. Le stesse norme si applicano nel caso di prodotti tessili finiti venduti al pubblico da parte di fabbricanti attraverso negozi o spacci di vendita al pubblico, anche nell'ipotesi che tali negozi o spacci siano gestiti da intermediari ed ancorche' appartenenti a questi ultimi.

Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari