Art. 9
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Sono abrogate le disposizioni stabilite dagli articoli 5 a 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 297 dicembre 1946, n. 469, e dalle leggi 19 agosto 1948, n. 1210, e 21 dicembre 1948, n. 1442.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008
