Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1949 al 22 gennaio 1970. Leggi il testo vigente →
Per gli atti economici relativi al commercio degli oli vegetali allo stato commestibile l'imposta, sull'entrata e' dovuta nella misura dell'1 per cento dell'entrata imponibile. Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 22 gennaio 1970
