Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali, a norma del precedente, art. 2, l'imposta sulla entrata non si rende applicabile, sono soggette alla tassa di bollo stabilita, dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito e', dovuta l'imposta sull'entrata nella, misura, e nei modi normali.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008
