Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per il riso esportato, e' consentita, a norma della disposizione contenuta nel quarto comma, dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, la restituzione della imposta pagata, ai sensi degli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008
